SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITA' (whistleblowing)
Whistleblowing
Piattaforma informatica per le segnalazioni
Chi può segnalare
Cosa si può segnalare
Modalità di presentazione della segnalazione
Whistleblowing
L’art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001 “Testo Unico sul lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione” così come modificato dalla la Legge n. 190/2012, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano l’istituto del whistleblowing per la regolamentazione e la gestione delle procedure volte a proteggere e incentivare il whistleblower che segnala illeciti all’interno dei posti di lavoro.
L'ordinamento tutela il whistleblower in quanto persegue l’interesse pubblico collettivo del buon funzionamento della Pubblica Amministrazione contribuendo a far emergere e a prevenire situazioni che pregiudicano la buona amministrazione.
Piattaforma informatica per le segnalazioni
È possibile accedere all’applicazione tramite il portale del Politecnico di Bari al seguente link https://politecnicodibari.whistleblowing.it/
La piattaforma informatica garantisce la tutela della riservatezza del segnalante che comunica in forma anonima con il RPCT e rende criptati tutti i dati inseriti dal segnalante coniugando il requisito della riservatezza e garanzia dell’anonimato con quello di accessibilità e integrità.
Tramite la presenza di un protocollo informatico sicuro (https), la mail del segnalante viene criptata e nascosta agli amministratori del sistema ed è prevista l’assenza di informazioni sensibili nei log di accesso sul sistema informatico nel quale è inserita la piattaforma.
Il segnalante, la cui identità è criptata e disaccoppiata dal sistema informatico, può "dialogare" con il RPCT in maniera spersonalizzata grazie all’utilizzo di un codice identificativo univoco, key code, generato dal sistema stesso che si dovrà utilizzare per essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata.
Tale codice identificativo univoco della segnalazione va conservato con cura, in quanto, in caso di smarrimento, lo stesso non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo.
Chi può segnalare
I dipendenti dell’Ateneo, i collaboratori, i consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, qualora intendano segnalare situazioni di illecito o di irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.
Il modulo di segnalazione prevede l’indicazione della tipologia di condotta illecita, di una serie di dati relativi al tempo e al luogo dei fatti, ai soggetti coinvolti, al livello di coinvolgimento e di conoscenza diretta o meno dei fatti da parte del segnalante, all’eventuale coinvolgimento di altri soggetti informati.
Cosa si può segnalare
I fatti corruttivi o illeciti comprendono l’abuso di poteri per ottenere vantaggi privati, il cattivo funzionamento e/o l’inquinamento dell’azione amministrativa dall’esterno, favoritismi, comportamenti che contrastano con la cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità dell’amministrazione (i fatti comprendono anche sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro).
Il danno o il potenziale danno deve essere di natura pubblica e il whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale o rivendicazioni.
Le segnalazioni anonime potranno essere prese in considerazione solo qualora gli elementi contenuti saranno valutati sufficientemente circostanziati per un approfondimento.
Le segnalazioni sono sottratte al diritto di accesso documentale ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii.
Modalità di presentazione della segnalazione
Documentazione: