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Cosa si può segnalare

Possono costituire oggetto di segnalazione violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della pubblica amministrazione ricomprese nell’elenco riportato nell’art. 2, c. 1 lett. a) del D.Lgs. 24/2023 (a titolo esemplificativo illeciti penali, illeciti amministrativi, illeciti civili, illeciti contabili, condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonchè illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE in determinati settori specificamente individuati).
Le segnalazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il soggetto, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti, nonchè condotte volte ad occultare le violazioni.
L’illecito deve essere conosciuto dal segnalante direttamente (in prima persona) in ragione dello svolgimento dell’ufficio pubblico che ricopre o della natura del rapporto con l’Ateneo.
Non sono tutelate le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci. In questa prospettiva è necessario che le segnalazioni riportino le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati, nonché la richiesta di attivazione delle tutele di cui al D.Lgs. 24/2023.
E’ inoltre opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire all’Ateneo di effettuare le dovute verifiche.
È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.
Le segnalazioni anonime potranno essere prese in considerazione solo qualora gli elementi contenuti saranno valutati sufficientemente circostanziati per un approfondimento. 
Le segnalazioni sono sottratte al diritto di accesso documentale ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii. 
La segnalazione avvia necessariamente un’istruttoria interna.