La richiesta di accesso civico può essere avanzata da chiunque utilizzando l’apposito modulo "Richiesta di accesso civico generalizzato". L’istanza non deve essere generica ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione di cui è richiesto l'accesso.
L’istanza è gratuita (fatta eccezione per gli eventuali costi di riproduzione cartaceo e di invio materiale tramite posta ordinaria che sono a carico del richiedente), non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), ed inviata alternativamente:
- all’indirizzo PEC politecnico.di.bari@legalmail.it;
- tramite Posta ordinaria all’indirizzo “Politecnico di Bari, via Amendola 126/b – 70126 Bari”;
- con consegna all’Ufficio gestione flussi documentali del Politecnico di Bari (via Amendola 126/b – 70126 Bari – piano terra).
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza trasmette la richiesta di accesso al dirigente detentore dei dati per le verifiche del caso.
Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi entro e non oltre trenta giorni dalla trasmissione della richiesta da parte del RPCT, con provvedimento espresso e motivato sia in caso di accoglimento sia in caso di diniego totale o parziale dell'accesso.
Il provvedimento deve essere trasmesso al richiedente, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e agli eventuali controinteressati (art. 5 co. 6 del D. Lgs. n. 33/2013). Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso civico generalizzato.
A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di trenta giorni per l’adozione del provvedimento è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, l’Ateneo provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.
In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico generalizzato, nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l’Ateneo ne dà comunicazione a quest’ultimo e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.