Sono ammessi a partecipare alle procedure selettive di cui all’art. 1 del presente bando i ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 29, co. 9, della Legge n. 240/2010. Il requisito di ammissione di cui ai presente articolo, deve essere posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. Fino al momento della delibera di chiamata, il Rettore può, con provvedimento motivato, disporre l’esclusione dalla stessa per mancanza di alcuno dei requisiti di ammissione previsti. Non sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente bando coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con un docente appartenente al Dipartimento che richiede l’attivazione del posto o alla Struttura che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, secondo quanto previsto dall’art. 18, comma 1, lettere b) e c) della Legge 240/2010. Non possono, altresì, partecipare alle procedure di cui al presente bando: 1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici; 2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127, lettera d), del D.P.R. 10/01/1957, n. 3.