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Accesso civico semplice

L'art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione sia stata omessa. La relativa richiesta non è sottoposta a particolari limitazioni né sotto il profilo della legittimazione del richiedente né deve essere motivata. 
Il comma 1 del novellato art. 5 del D.lgs. n. 33/2013 stabilisce  “L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque  di  richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.