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Accesso civico generalizzato

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (FOIA)

Consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare.

Qualunque soggetto può chiedere l’accesso a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione con l’obiettivo di favorire "forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis” (es: privacy, difesa, sicurezza, proprietà intellettuale, ecc..).

 

Come esercitare il diritto di accesso civico generalizzato (FOIA)
La richiesta di accesso civico può essere avanzata da chiunque utilizzando l’apposito modulo. L’istanza non deve essere generica ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione di cui è richiesto l'accesso.

L’istanza è gratuita (fatta eccezione per gli eventuali costi di riproduzione cartaceo e di invio materiale tramite posta ordinaria che sono a carico del richiedente), non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), ed inviata:

  • all’indirizzo PEC politecnico.di.bari@legalmail.it
  • tramite Posta ordinaria all’indirizzo “Politecnico di Bari, via Amendola 126/b – 70126 Bari”
  • con consegna all’Ufficio gestione flussi documentali del Politecnico di Bari (via Amendola 126/b – 70126 Bari – piano terra).

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza trasmette la richiesta di accesso al dirigente detentore dei dati per le verifiche del caso.

Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi entro e non oltre trenta giorni dalla trasmissione della richiesta da parte del RPCT, con provvedimento espresso e motivato sia in caso di accoglimento sia in caso di diniego totale o parziale dell'accesso.

Il provvedimento deve essere trasmesso al richiedente, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e agli eventuali controinteressati (art. 5 co. 6 del D. Lgs. n. 33/2013).

In caso di inerzia o mancata risposta o diniego totale o parziale dell'accesso alla richiesta di accesso il richiedente l’accesso può presentare richiesta di riesame, utilizzando l’apposito modello “richiesta di accesso al titolare del potere sostitutivo”.

Con D.R. n. 1/2014, il dott. Giovanni Iozzia, responsabile dell’Ufficio affari legali e del contenzioso, è stato individuato quale soggetto titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, anche ai fini di quanto disposto dall’art. 5, comma 4, del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

Tutela dell'accesso civico 

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.