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Procedura concordata con il Dipartimento della Protezione Civile per avviare la produzione delle mascherine filtranti

Procedura concordata con il Dipartimento della Protezione Civile per avviare la produzione delle mascherine filtranti (v01 25 marzo 2020)

  1. Comunicare alla Agenzia delle Entrate la modifica del codice di Classificazione delle Attività Economiche (ATECO) aggiungendo alla lista dei codici già attiva quello relativo alla attività che si intende svolgere, riportato nell’allegato 1 del decreto del presidente del consiglio dei ministri DPCM – 22 marzo 2020 accessibile al link: http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-22-marzo-2020/14363.

La variazione del codice Ateco deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla variazione dell’attività. La richiesta di modifica del proprio codice Ateco va effettuata attraverso i moduli AA9/11 e AA7/10 disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

  1. Indicare sulla etichetta del prodotto la seguente frase: Mascherina Filtrante ex art. 16, comma 2, D.L. n. 18 del 17/3/2020 (Non è un Dispositivo Medico, non è un DPI), prodotta da “ragione sociale del produttore”
  2. E’ inoltre necessario allegare, come parte integrante del prodotto, una Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione ai sensi degli Art. 46 e 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000 che riporti le seguenti indicazioni:
  1. La composizione e stratificazione della mascherina: (indicare il numero di strati e per ogni strato tipologia (ad esempio, sunbonded, meltblown, etc..), il materiale, la sigla del processo produttivo di fabbricazione del materiale, la grammatura in gr/mq)
  2. La dicitura: “Il prodotto è conforme alle indicazioni del Politecnico di Bari per la realizzazione di mascherine filtranti (non dispositivo medico, non-dpi), versione del __.__.__ n. _____ pubblicate sul sito Politecnico di Bari e raggiugibile al link