L'Ateneo è soggetto tenuto all'obbligo di pubblicazione ex art. 31comma 1 del Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 (In corso di adeguamento per garantire la conformità della delibera ANAC n. 495 del 2024”)
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
Organi di revisione amministrativa e contabile
ultimo aggiornamento 21 gennaio 2026