Form di ricerca

Competenze

"Art. 12 – Senato Accademico
1. Il Senato Accademico è organo di governo del Politecnico. A esso è demandato il coordinamento e il raccordo tra
le diverse strutture didattiche e di ricerca dell’Ateneo, ivi comprese le Scuole. Esso concorre all’elaborazione
dell’indirizzo strategico dell’Ateneo e al perseguimento della sua missione istituzionale, esercitando funzione di
programmazione e controllo delle attività dell’Ateneo nel campo della ricerca e della didattica.
2. Il Senato Accademico, in particolare:
a. approva i regolamenti di cui all’art. 8, comma 3, lettere a), b), d), e), f), g), con le modalità ivi previste, nonché
tutti gli altri regolamenti inerenti alla didattica e alla ricerca, previo parere favorevole del Consiglio di
Amministrazione;
b. approva il Codice Etico e di comportamento, sentiti i Dipartimenti e il Consiglio degli Studenti, e previo parere
favorevole del Consiglio di Amministrazione;
c. approva, in seduta congiunta con il Consiglio di Amministrazione, e secondo quanto previsto dall’art. 51, ogni
modifica di Statuto;
d. approva l’istituzione e propone l’attivazione dei Corsi di laurea, di laurea magistrale e dei corsi di dottorato di
ricerca, delle scuole di specializzazione e dei master universitari;
e. delibera sulle richieste di afferenza dei docenti ai Dipartimenti, nel rispetto del principio di omogeneità dei
Settori Scientifici Disciplinari di cui all’art. 2, comma 2, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, sentiti
i Dipartimenti interessati;
f. delibera, su proposta del Rettore, in merito alle violazioni del Codice Etico e di comportamento ogni qualvolta
la materia non ricada nelle competenze del Collegio di Disciplina;
g. esprime parere obbligatorio sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e
su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;
h. esprime parere obbligatorio sul budget previsionale e sul bilancio di esercizio previsti dalle norme vigenti;
i. esprime parere obbligatorio in materia di didattica, ricerca scientifica e servizi agli studenti;
j. esprime parere obbligatorio sull’attivazione delle procedure di reclutamento del personale docente;
k. delibera sui criteri di qualificazione scientifica e didattica per il reclutamento del personale docente;
l. approva il calendario annuale delle attività didattiche, sentiti i Dipartimenti o la Scuola ove istituita;
m. esprime parere obbligatorio sulla nomina del Direttore Generale;
n. formula proposte ed esprime parere obbligatorio circa la costituzione, la modifica e la disattivazione di Scuole
e altre strutture didattiche, anche interuniversitarie;
o. formula proposte ed esprime parere obbligatorio circa la costituzione, la modifica e la disattivazione di
Dipartimenti, centri di servizio e altre strutture di ricerca, anche interuniversitarie;
p. formula proposte ed esprime parere obbligatorio sul documento di programmazione triennale e strategica;
q. vigila sull’assegnazione dei carichi e compiti didattici dei docenti;
r. può proporre al corpo elettorale, non più di una volta durante il proprio mandato e comunque non prima di
due anni dall’inizio del mandato rettorale, una mozione di sfiducia al Rettore con la maggioranza di almeno
due terzi dei componenti. A tale proposito, il Decano del Politecnico è tenuto a convocare la consultazione
entro trenta giorni dalla delibera di sfiducia, secondo le stesse modalità di computo dei voti dell’elezione del
Rettore. La mozione di sfiducia si intende approvata con la maggioranza assoluta dei voti espressi. Il Rettore
sfiduciato decade immediatamente, ed è sostituito nelle funzioni di ordinaria amministrazione dal Decano del
Politecnico fino alla nuova elezione, da indire entro trenta giorni dalla decadenza;
s. esercita tutte le altre attribuzioni che sono a esso demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti di
Ateneo.
(...)

4. Partecipano alle sedute, senza diritto di voto, il Prorettore Vicario e il Direttore Generale.
5. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
6. I componenti del Senato Accademico durano in carica tre anni, fatta eccezione per la rappresentanza studentesca
che dura in carica due anni.
7. Ai componenti del Senato Accademico può essere attribuita un’indennità di carica.
8. Il Senato Accademico è convocato su iniziativa del Rettore con frequenza almeno trimestrale.
9. Il Senato Accademico è costituito con decreto del Rettore"