Accesso civico semplice
L'art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione sia stata omessa. La relativa richiesta non è sottoposta a particolari limitazioni né sotto il profilo della legittimazione del richiedente né deve essere motivata.
Il comma 1 del novellato art. 5 del D.lgs. n. 33/2013 stabilisce “L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.
Come esercitare il diritto di accesso civico semplice
La richiesta di accesso civico può essere avanzata da chiunque; la richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), presentandola secondo l'apposito modello ed inviata:
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, esaminata la richiesta di accesso civico semplice, la trasmette al dirigente detentore dei dati per adempimento dell’obbligo di pubblicazione che deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla trasmissione della richiesta da parte del RPCT.
Dell'avvenuta pubblicazione il dirigente detentore dei dati ne dà comunicazione al richiedente, con copia conoscenza all’RPCT, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Analogamente se quanto richiesto risulta già pubblicato.
In caso di inerzia o mancata risposta alla richiesta di accesso il richiedente può ricorrere, utilizzando l’apposito modello “richiesta di accesso civico al titolare del potere sostitutivo” (art.2, comma 9 bis, Legge n.241/1990 e Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 4/2012).
Il Titolare del potere sostitutivo, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, dispone la pubblicazione del dato o dell’informazione/documento sul sito di Ateneo dandone comunicazione al richiedente e indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Con D.R. n. 1/2014, il dott. Giovanni Iozzia, responsabile dell’Ufficio affari legali e del contenzioso, è stato individuato quale soggetto titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, anche ai fini di quanto disposto dall’art. 5, comma 4, del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013.
Tutela dell'accesso civico
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio